329 233 1915 - 06.84.38.55.59 assistenzalegaleprivacy@gmail.com

Tutela da trattamento illecito di dati personali

 

 

 

Tutela da trattamento illecito di dati personali

Cosa prevede il Regolamento 

Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) prevede una serie di strumenti per la tutela dell’interessato in caso di trattamento illecito dei dati. 

Anche le normativa nazionali prevedono ulteriori strumenti a tutela del cittadino. Ovviamente un trattamento non conforme alle norme, e quindi illecito, determina innanzitutto l’impossibilità di utilizzare i dati raccolti.

Inoltre, chiunque subisce un danno, materiale o immateriale, a seguito di un trattamento di dati non conforme alle leggi, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito. L’articolo 82 del GDPR, infatti, stabilisce il diritto per l’interessato (e quindi danneggiato) il diritto ad ottenere il risarcimento del danno. I soggetti tenuti al risarcimento sono sia il titolare che il responsabile del trattamento. Il titolare risponde per il danno causato dal trattamento in violazione del regolamento, mentre il responsabile risponde del danno causato dal non corretto adempimento dei suoi obblighi specifici, o se ha agito in modo difforme rispetto alla istruzioni del titolare. 

Come agire per tutelare i tuoi dati personali?

Per far valere i propri diritti l’interessato al trattamento, può utilizzare vari strumenti.
Interessato -> istanza al titolare -> impugnazione dinanzi al Garante -> o impugnazione dinanzi al tribunale
Interessato -> ricorso al Garante -> opposizione al tribunale
Interessato -> ricorso al tribunale

Istanza al Titolare del Trattamento

L’interessato al trattamento che ritiene di aver subito una violazione dei suoi diritti può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento(o al responsabile o anche attraverso un incaricato) per la sua tutela, senza particolari formalità (per lettera, mail, fax, ecc…). Un classico esempio è la richiesta di diritto all’oblio (cancellazione) che può essere rivolta direttamente a Google Search (e agli altri motori di ricerca) quale titolare del trattamento. 
L’interessato deve ricevere una risposta entro 30 giorni, termine che può essere esteso a 60 giorni, nel qual caso il titolare deve darne comunicazione all’interessato nei primi 30 giorni.  In mancanza di risposta, o in caso di risposta non soddisfacente, l’interessato può rivolgersi all’Autorità di controllo (Garante) o a quella giudiziaria.

Tutela Amministrativa

Il regolamento europeo  prevede la possibilità di rivolgersi all’autorità di controllo per la tutela dei propri diritti, in alternativa al giudice ordinario (cioè dopo essersi rivolti al Garante non è più ammissibile rivolgersi al giudice ordinario, se non nel caso del ricorso), direttamente oppure a seguito di non accoglimento della richiesta rivolta al titolare del trattamento. 

Reclamo

L’interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo, col quale rappresenta una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo, regolamentato dall’articolo 77 del GDPR, deve contenere una serie di elementi, in particolare l’indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze, delle norme del GDPR che si presumono violate e delle misure richieste. Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato, oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. Il reclamo e l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata in caso di invio tramite raccomandata A/R, ovvero con firma digitale in caso di invio mediante posta elettronica certificata. La presentazione di un reclamo è gratuita.
L’interessato potrà consegnare a mano l’atto presso gli uffici del Garante, oppure inviarlo per posta (Piazza Venezia n. 1 CAP 00186 Roma) o per email (protocollo@pec.gpdp.it). Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione di vari provvedimenti (articolo 58 GDPR) coi quali l’autorità di controllo può prescrivere le misure per rendere il trattamento conforme alle disposizioni di legge, oppure intimare il blocco o il divieto del trattamento che risulti illecito o non corretto. 

Ricorso

Il regolamento europeo non prevede più l’istituto del ricorso.

Segnalazione

Chiunque può rivolgere una segnalazione al Garante segnalando, appunto, una presunta violazione, fornendo solamente gli elementi di cui si è in possesso. Non necessariamente dalla segnalazione prende avvio un procedimento del Garante. 

Tutela Civile

L’interessato in alternativa al reclamo al Garante può rivolgersi al giudice civile, e in particolare al tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento. Può anche impugnare tramite opposizione al tribunale il provvedimento che conclude il procedimento di reclamo amministrativo dinanzi all’autorità di controllo nazionale. L’impugnazione va fatta entro i 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 

Solo il tribunale può condannare il titolare del trattamento illecito al risarcimento dei danni occorsi all’interessato. 
L’articolo 82 del regolamento europeo prevede l’obbligo, da parte del titolare, di risarcire i danni causati nel corso di un trattamento di dati personali. L’art. 13 del Codice Privacy prevede espressamente che chiunque cagiona un danno ad altri, per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. L’art. 2050 riguarda i casi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Il richiamo di tale articolo evidenzia che l’interessato che ha subito un danno potrà limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno e che esso è conseguenza del trattamento illecito, mentre spetta al titolare del trattamento, casomai in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. 

Ovviamente, il danno non può identificarsi nell’evento dannoso (cioé l’illecito trattamento dei dati) ma é necessario che si concreti un un pregiudizio della sfera di interessi del danneggiato. 

Provvedimenti di Urgenza

In casi di urgenza è possibile ricorrere all’art. 700 c.p.c. In questo caso occorre provare il fumus boni iuris (cioè che la pretese non sia infondata o temeraria) e il periculum in mora (pericolo che nel tempo necessario ad ottenere una pronuncia giudiziale possano intervenire fatti irreparabili che impedirebbero l’applicazione di un eventuale giudizio favorevole). Quest’ultimo si ritiene sempre sussistente in caso di pubblicazione online, dato la permanenza e quindi della lesione continuata del diritto.

Se sussiste anche una violazione del diritto di immagine si può ricorrere alla tutela d’urgenza prevista dalla legge sul diritto d’autore (articoli 96 e seguenti). 

 

Tutela Penale

La responsabilità penale, invece, è regolamentata dagli articoli 167 e seguenti del codice privacy, così come modificati dal decreto 101 del 2018.

 

Richiedi subito una consulenza

Sottoponici i tuoi quesiti e ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

Call Now Button