Tutela da trattamento illecito di dati personali
Cosa prevede il Regolamento
Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) prevede una serie di strumenti per la tutela dell’interessato in caso di trattamento illecito dei dati.
Anche le normativa nazionali prevedono ulteriori strumenti a tutela del cittadino. Ovviamente un trattamento non conforme alle norme, e quindi illecito, determina innanzitutto l’impossibilità di utilizzare i dati raccolti.

Come agire per tutelare i tuoi dati personali?
Istanza al Titolare del Trattamento
L’interessato deve ricevere una risposta entro 30 giorni, termine che può essere esteso a 60 giorni, nel qual caso il titolare deve darne comunicazione all’interessato nei primi 30 giorni. In mancanza di risposta, o in caso di risposta non soddisfacente, l’interessato può rivolgersi all’Autorità di controllo (Garante) o a quella giudiziaria.

Tutela Amministrativa

Reclamo

Ricorso

Segnalazione

Tutela Civile
L’interessato in alternativa al reclamo al Garante può rivolgersi al giudice civile, e in particolare al tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento. Può anche impugnare tramite opposizione al tribunale il provvedimento che conclude il procedimento di reclamo amministrativo dinanzi all’autorità di controllo nazionale. L’impugnazione va fatta entro i 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Solo il tribunale può condannare il titolare del trattamento illecito al risarcimento dei danni occorsi all’interessato.
L’articolo 82 del regolamento europeo prevede l’obbligo, da parte del titolare, di risarcire i danni causati nel corso di un trattamento di dati personali. L’art. 13 del Codice Privacy prevede espressamente che chiunque cagiona un danno ad altri, per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. L’art. 2050 riguarda i casi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Il richiamo di tale articolo evidenzia che l’interessato che ha subito un danno potrà limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno e che esso è conseguenza del trattamento illecito, mentre spetta al titolare del trattamento, casomai in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.
Ovviamente, il danno non può identificarsi nell’evento dannoso (cioé l’illecito trattamento dei dati) ma é necessario che si concreti un un pregiudizio della sfera di interessi del danneggiato.

Provvedimenti di Urgenza
In casi di urgenza è possibile ricorrere all’art. 700 c.p.c. In questo caso occorre provare il fumus boni iuris (cioè che la pretese non sia infondata o temeraria) e il periculum in mora (pericolo che nel tempo necessario ad ottenere una pronuncia giudiziale possano intervenire fatti irreparabili che impedirebbero l’applicazione di un eventuale giudizio favorevole). Quest’ultimo si ritiene sempre sussistente in caso di pubblicazione online, dato la permanenza e quindi della lesione continuata del diritto.
Se sussiste anche una violazione del diritto di immagine si può ricorrere alla tutela d’urgenza prevista dalla legge sul diritto d’autore (articoli 96 e seguenti).

Tutela Penale

Richiedi subito una consulenza
Sottoponici i tuoi quesiti e ti risponderemo nel più breve tempo possibile.